IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 22 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto
dai sig.ri Stefano  Bazzucchi  e  Nadia  Bazzucchi,  rappresentati  e
difesi dagli avvocati Mario Rampini e Marta Polenzani, con  domicilio
digitale come da PEC da Registri  di  Giustizia  e  domicilio  eletto
presso lo studio  dell'avvocato  Mario  Rampini  in  Perugia,  piazza
Piccinino n. 9; 
    Contro: 
         Comune di Nocera Umbra, in persona del Sindaco pro  tempore,
rappresentato e  difeso  dall'avvocato  Marco  Luigi  Marchetti,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV settembre n. 73; 
        Provincia di Perugia e  Regione  Umbria,  non  costituiti  in
giudizio; 
    nei confronti di Claudio Peruccaccia, non costituito in giudizio; 
    sul ricorso numero di registro generale  24  del  2020,  proposto
dalla sig.ra  Paola  Bisciaio,  proprio  ed  in  qualita'  di  legale
rappresentante p.t. de Il Molino  s.a.s.  di  Bisciaio  Paola  &  C.,
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Mario  Rampini   e   Marta
Polenzani,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio  dell'avvocato  Mario
Rampini in Perugia, piazza Piccinino n. 9; 
    Contro: 
        Comune di Nocera Umbra, in persona del Sindaco  pro  tempore,
rappresentato e  difeso  dall'avvocato  Marco  Luigi  Marchetti,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV settembre n. 73; 
        Provincia di Perugia e  Regione  Umbria,  non  costituiti  in
giudizio; 
    nei confronti di Claudio Peruccaccia, non costituito in giudizio; 
    sul ricorso numero di registro generale  23  del  2020,  proposto
dalla  sig.ra  Noemi  Picchiarelli,  rappresentata  e  difesa   dagli
avvocati Mario Rampini e Marta Polenzani, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio
dell'avvocato Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n. 9; 
    Contro: 
        Comune di Nocera Umbra, in persona del Sindaco  pro  tempore,
rappresentato e  difeso  dall'avvocato  Marco  Luigi  Marchetti,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV settembre n. 73; 
        Provincia di  Perugia,  Regione  Umbria,  non  costituiti  in
giudizio; 
    nei confronti di Claudio Peruccaccia, non costituito in giudizio; 
 
                         Per l'annullamento 
 
    Quanto al ricorso n. 22 del 2020, per quanto riguarda il  ricorso
introduttivo: 
      - della deliberazione del  Consiglio  comunale  del  Comune  di
Nocera Umbra n. 45 del 9 settembre2019, avente ad  oggetto  «Variante
generale al P.R.G. -  Parte  Strutturale.  Presa  d'atto  del  parere
favorevole, con  prescrizioni,  espresso  dalla  Regione  Umbria  con
determinazione dirigenziale n. 6299 del 26 giugno 2019.  Approvazione
definitiva ai sensi dell'art. 30 comma 1, della  legge  regionale  n.
1/2015» pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi  -  n.
45 del 22 ottobre 2019, nella parte in cui ha approvato  la  variante
ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del  2005  per  gli
edifici  provvisori  realizzati  a  seguito  del  sisma   del   1997,
limitatamente alla mancata inclusione delle strutture  di  proprieta'
dei ricorrenti; 
      - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni  altro  atto
presupposto,   conseguente   e/o   collegato,   ivi   compresi:    la
determinazione dirigenziale Regione Umbria  n.  6299  del  26  giugno
2019; l'accordo definitivo di cui alla  Conferenza  istituzionale  ai
sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 1 del 2015 tra Comune  di
Nocera Umbra, Provincia di Perugia e Regione Umbria, sottoscritto  in
data 26 giugno 2019; le non meglio specificate mail intercorse tra il
Comune di Nocera Umbra e la Regione Umbria, nonche' la nota prot.  n.
009947 del 21 maggio 2019 (non conosciuta) e la nota prot. n.  113846
del 12 giugno 2019 (non  conosciuta)  ed  i  relativi  allegati,  ivi
comprese le eventuali  tabelle  riepilogative;  la  deliberazione  di
Consiglio comunale n. 65 del 23 novembre  2018;  in  quanto  occorrer
possa, la deliberazione di Consiglio comunale n.  31  del  19  aprile
2016 e la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 171 del
19 gennaio 2016 (non conosciuta). 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal sig. Stefano
Bazzucchi in data 8 novembre 2021, per l'annullamento: 
      - della deliberazione del  Consiglio  comunale  del  Comune  di
Nocera Umbra n. 34 del 23 luglio 2021 avente  ad  oggetto  «art.  31,
legge regionale n. 1/2015 e successive modificazioni ed  integrazioni
-  Approvazione  definitiva  Piano  Regolatore   Generale   -   parte
operativa» pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e  Concorsi  -
n. 49 del 7 settembre 2021,  nella  parte  in  cui  ha  recepito  «in
coerenza con il P.R.G. - P.S. le strutture provvisorie realizzate  in
seguito al sisma del 1997 risultate idonee  ad  essere  mantenute  in
quanto  compatibili  con  i  vincoli  di   carattere   naturalistici,
ambientali  e  paesaggistici,  ai  sensi  dell'art.  66  della  legge
regionale n. 11/2005», limitatamente alla  mancata  inclusione  delle
strutture di proprieta' dei ricorrenti; 
      - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni  altro  atto
presupposto, conseguente  e/o  collegato,  ivi  compresa,  in  quanto
occorrer possa la deliberazione di Consiglio comunale n.  53  del  30
dicembre 2020 di adozione del P.R.G. - P.O. 
    Quanto al ricorso n. 24 del 2020, per quanto riguarda il  ricorso
introduttivo: 
      - della deliberazione del  Consiglio  comunale  del  Comune  di
Nocera Umbra n. 45 del 9 settembre 2019 avente ad  oggetto  «Variante
generale al P.R.G. -  Parte  Strutturale.  Presa  d'atto  del  parere
favorevole, con  prescrizioni,  espresso  dalla  Regione  Umbria  con
determinazione dirigenziale n. 6299 del 26 giugno 2019.  Approvazione
definitiva ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge  regionale  n.
1/2015» pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi  -  n.
45 del 22 ottobre 2019, nella parte in cui ha approvato  la  variante
ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del  2005  per  gli
edifici  provvisori  realizzati  a  seguito  del  sisma   del   1997,
limitatamente alla mancata inclusione della struttura  di  proprieta'
della ricorrente; 
      - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni  altro  atto
presupposto,   conseguente   e/o   collegato,   ivi   compresi:    la
determinazione dirigenziale Regione Umbria  n.  6299  del  26  giugno
2019; l'accordo definitivo di cui alla  Conferenza  istituzionale  ai
sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 1 del 2015 tra Comune  di
Nocera Umbra, Provincia di Perugia e Regione Umbria, sottoscritto  in
data 26 giugno 2019; le non meglio specificate mail intercorse tra il
Comune di Nocera Umbra e la Regione Umbria, nonche' la nota prot.  n.
009947 del 21 maggio 2019 (non conosciuta) e la nota prot. n.  113846
del 12 giugno 2019 (non  conosciuta)  ed  i  relativi  allegati,  ivi
comprese le eventuali  tabelle  riepilogative;  la  deliberazione  di
Consiglio comunale n. 65 del 23 novembre  2018;  in  quanto  occorrer
possa, la deliberazione di Consiglio comunale n.  31  del  19  aprile
2016 e la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 171 del
19 gennaio 2016 (non conosciuta). 
    Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  presentati  dalla  sig.ra
Paola Bisciaio in data 8 novembre 2021, per l'annullamento: 
      - della deliberazione del  Consiglio  comunale  del  Comune  di
Nocera Umbra n. 34 del 23 luglio 2021, avente ad  oggetto  «art.  31,
legge regionale n. 1/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
Approvazione definitiva Piano Regolatore Generale - parte operativa»,
pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi - n. 49 del  7
settembre 2021, nella parte in cui ha recepito «in  coerenza  con  il
P.R. G. - P.S. le strutture  provvisorie  realizzate  in  seguito  al
sisma del  1997  risultate  idonee  ad  essere  mantenute  in  quanto
compatibili con i vincoli di carattere  naturalistici,  ambientali  e
paesaggistici,  ai  sensi  dell'art.  66  della  legge  regionale  n.
11/2005», limitatamente alla mancata inclusione  della  struttura  di
proprieta' della ricorrente; 
      - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni  altro  atto
presupposto, conseguente  e/o  collegato,  ivi  compresa,  in  quanto
occorrer possa, la deliberazione di Consiglio comunale n. 53  del  30
dicembre 2020 di adozione del P.R.G. - P.O. 
    Quanto al ricorso n. 23 del 2020, per quanto riguarda il  ricorso
introduttivo: 
      - della deliberazione del  Consiglio  comunale  del  Comune  di
Nocera Umbra n. 45 del 9 settembre 2019, avente ad oggetto  «Variante
generale al P.R.G. -  Parte  Strutturale.  Presa  d'atto  del  parere
favorevole, con  prescrizioni,  espresso  dalla  Regione  Umbria  con
determinazione dirigenziale n. 6299 del 26 giugno 2019.  Approvazione
definitiva ai sensi dell'art. 30 comma 1, della  legge  regionale  n.
1/2015», pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi -  n.
45 del 22 ottobre 2019, nella parte in cui ha approvato  la  variante
ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del  2005  per  gli
edifici  provvisori  realizzati  a  seguito  del   sisma   del   1997
limitatamente alla mancata inclusione della struttura  di  proprieta'
della ricorrente, nonche' in quanto occorrer possa,  nella  parte  in
cui ha omesso di riperimetrare l'area boscata  ricadente  nel  foglio
118, particella gia' 194 ora 610 e 611; 
      - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni  altro  atto
presupposto,   conseguente   e/o   collegato,   ivi   compresi:    la
determinazione dirigenziale Regione Umbria  n.  6299  del  26  giugno
2019; l'accordo definitivo di cui alla  Conferenza  istituzionale  ai
sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 1 del 2015 tra Comune  di
Nocera Umbra, Provincia di Perugia e Regione Umbria, sottoscritto  in
data 26 giugno 2019; le non meglio specificate mail intercorse tra il
Comune di Nocera Umbra e la Regione Umbria, nonche' la nota prot.  n.
009947 del 21 maggio 2019 (non conosciuta) e la nota prot. n.  113846
del 12 giugno 2019 (non  conosciuta)  ed  i  relativi  allegati,  ivi
comprese le eventuali  tabelle  riepilogative;  la  deliberazione  di
Consiglio comunale n. 65 del 23 novembre  2018;  in  quanto  occorrer
possa, la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del  19.4.2016  e
la determinazione dirigenziale della Regione Umbria  n.  171  del  19
gennaio 2016 (non conosciuta). 
    Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  presentati  dalla  sig.ra
Noemi Picchiarelli in data 8 novembre 2021, per l'annullamento: 
      - della deliberazione del  Consiglio  comunale  del  Comune  di
Nocera Umbra n. 34 del 23 luglio 2021, avente ad  oggetto  «art.  31,
legge regionale n. 1/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
Approvazione definitiva Piano Regolatore Generale - parte operativa»,
pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi - n. 49 del  7
settembre 2021, nella parte in cui ha recepito «in  coerenza  con  il
P.R.G. - P.S. le strutture provvisorie realizzate in seguito al sisma
del 1997 risultate idonee ad essere mantenute in  quanto  compatibili
con i vincoli di carattere naturalistici, ambientali e paesaggistici,
ai  sensi  dell'art.  66   della   legge   regionale   n.   11/2005»,
limitatamente alla mancata inclusione della struttura  di  proprieta'
della ricorrente e, in quanto occorrer possa, nella parte in  cui  ha
omesso di riperimetrare l'area  boscata  ricadente  nel  foglio  118,
particella gia' 194 ora 610 e 611; 
      - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni  altro  atto
presupposto, conseguente  e/o  collegato,  ivi  compresa,  in  quanto
occorrer possa la deliberazione di Consiglio comunale n.  53  del  30
dicembre 2020 di adozione del P.R.G. - P.O. 
    Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  del  Comune  di  Nocera
Umbra; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  12  luglio  2022  la
dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
1. Fatti di causa. 
    Con i tre ricorsi introduttivi in epigrafe i ricorrenti  -  tutti
proprietari di immobili situati nel territorio del Comune  di  Nocera
Umbra - hanno  chiesto  l'annullamento  della  D.C.C.  n.  45  del  9
settembre 2019, avente ad oggetto  «Variante  generale  al  P.R.G.  -
Parte  Strutturale.  Presa  d'atto   del   parere   favorevole,   con
prescrizioni,  espresso  dalla  Regione  Umbria  con   determinazione
dirigenziale n. 6299 del 26 giugno 2019. Approvazione  definitiva  ai
sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 1/2015»,  nella
parte in cui ha approvato la variante ai  sensi  dell'art.  66  della
legge regionale n. 11 del 2005 per gli edifici provvisori  realizzati
a seguito del sisma del 1997, limitatamente alla  mancata  inclusione
delle strutture rispettivamente di proprieta' dei ricorrenti. 
    1.1.  Nell'ampia  ricostruzione  in  fatto,  i  ricorrenti  hanno
ripercorso il complesso iter seguito dal Comune di Nocera Umbra  che,
approvato un primo censimento degli edifici non conformi  con  D.C.C.
n.  69  del  2005,   ha   dapprima   avviato   la   procedura   volta
all'approvazione di una variante  speciale  per  la  regolarizzazione
delle citate strutture in  parallelo  rispetto  alla  adozione  della
variante generale al PRG, per poi pervenire all'approvazione  con  la
gravata D.C.C. n. 45 del 2019 della sola variante generale al P.R.G.,
comprensiva delle Tavole SP. 6. ap -relazione tecnica illustrativa  e
SP1.SP.ap, di censimento  definitivo  degli  immobili  provvisori  ai
sensi dell'art. 66, legge regionale n. 11 del 2005. 
    In estrema sintesi, i ricorrenti  stigmatizzano  il  procedimento
seguito dall'Amministrazione comunale  con  il  coinvolgimento  della
Regione Umbria, contestando in particolare la scelta di non approvare
una variante speciale dedicata come previsto dall'art. 66 della legge
regionale n. 11 del 2005, e lamentano che gli immobili di  rispettiva
proprieta', benche' gia' inseriti negli elenchi redatti all'esito del
censimento e da ultimo aggiornati nel 2014, siano stati espunti dagli
elaborati dedicati della D.C.C. n.  45  del  2019,  senza,  peraltro,
specifica motivazione. 
    1.2. I tre ricorsi articolano motivi di  censura  sovrapponibili,
riassumibili come segue: 
      i. Violazione degli articoli 66 e 67 della legge  regionale  n.
11 del 2005; violazione dell'art. 18, comma 3, della legge  regionale
n. 11 del 2005 (oggi art. 32, comma 3, della legge regionale n. 1 del
2015); violazione dell'art. 30 della legge regionale n. 31 del  1997;
eccesso  di  potere  per  difetto   dei   presupposti,   difetto   di
istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorieta',  illogicita'
ed irragionevolezza manifeste.  Si  censura  la  scelta  comunale  di
adozione con unico atto della variante generale e di quella  speciale
prevista dall'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005, in quanto
quest'ultima avrebbe dovuto  seguire  l'  iter  semplificato  di  cui
all'art. 18, comma 3, legge regionale n. 11 del 2005 (oggi  art.  32,
comma 3, legge regionale n. 1 del 2015);  dall'applicazione  di  tale
procedura  semplificata  discenderebbe,  altresi',  che  la   Regione
(succeduta  alla  Provincia)  sarebbe  intervenuta  quando  ormai  il
proprio potere di  sottoporre  ad  esame  la  variante  speciale  era
ampiamente consumato; 
      ii. Violazione degli articoli 28, 29 e 32 della legge regionale
n. 1 del 2015;  eccesso  di  potere  per  incompetenza,  difetto  dei
presupposti,  difetto  di  istruttoria,   difetto   di   motivazione,
contraddittorieta', illogicita' ed ingiustizia manifeste,  in  quanto
la Conferenza istituzionale si e' pronunciata su un elenco  ristretto
di n. 164 immobili asseritamente arbitrariamente redatto dagli uffici
comunali e mai sottoposto all'esame del Consiglio comunale,  che  con
la deliberazione n. 65 del 2018 aveva invece adottato un elenco di n.
184 strutture, tra le quali  figuravano  quelle  dei  ricorrenti.  Il
procedimento seguito per l'approvazione della  variante  ex  art.  66
della legge regionale n. 11 del 2005 sarebbe illegittimo  in  quanto,
ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, e dell'art. 29
della legge regionale n. 1 del 2015, la delibera  di  adozione  della
variante n. 35 del 2012, richiamata nella delibera di approvazione n.
45 del 2019, con  tutti  i  suoi  elaborati,  avrebbe  dovuto  essere
sottoposta all'esame della Conferenza istituzionale; 
      iii. Violazione dell'art.  3  della  legge  n.  241  del  1990,
violazione dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005; eccesso
di potere  per  difetto  dei  presupposti,  difetto  di  istruttoria,
difetto di motivazione,  illogicita'  ed  ingiustizia  manifesta.  Le
parti attrici evidenziano che l'approvazione della variante  ex  art.
66 della legge regionale n.  11  del  2005  senza  inserimento  degli
immobili dei ricorrenti e' idonea a ledere in via immediata e diretta
gli stessi, comportando l'impossibilita' di ottenere la sanatoria  ai
sensi del comma 8 dell'art. 66 stesso; di conseguenza  detta  scelta,
ancorche' inserita in un atto di pianificazione generale,  in  quanto
costituente  sostanziale  diniego  di  sanatoria  edilizia,   sarebbe
soggetta all'onere motivazionale di cui all'art. 3 della legge n. 241
del   1990   al   fine   di   rendere   comprensibile    la    scelta
dell'Amministrazione ed eventualmente censurabile la ragione  sottesa
allo stralcio delle strutture rispetto alla variante adottata; 
      iv. Violazione dell'art. 66 della legge  regionale  n.  11  del
2005, violazione dell'art. 29 della legge regionale n.  1  del  2015;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria,
difetto dei presupposti, difetto di motivazione,  contraddittorieta',
illogicita', irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, con specifico
riferimento alle prescrizioni imposte dalla  Regione  Umbria  per  le
strutture provvisorie con riferimento  al  rispetto  delle  fasce  di
rispetto di cui alla previgente zonizzazione di piano regolatore; 
      v. In via subordinata, violazione degli articoli 28,  29  e  30
della legge regionale n. 1 del 2015,  violazione  dell'art.  9  della
legge n. 1150 del 1942; eccesso  di  potere  per  contraddittorieta',
difetto  di  istruttoria,  difetto  dei   presupposti,   difetto   di
motivazione,  irragionevolezza;  l'illegittimita'  del   procedimento
seguito dal Comune di Nocera Umbra nella parte in cui  ha  omesso  di
pubblicare  il  P.R.G.  adottato  all'esito  dell'accoglimento  delle
prescrizioni indicate dalla Regione Umbria. 
    1.3. Con atti per motivi aggiunti depositati in  tutti  e  tre  i
ricorsi, i ricorrenti sono insorti avverso l'approvazione della Parte
operativa del Piano regolatore generale, con  D.C.C.  n.  34  del  23
luglio  2021,  chiedendone  l'annullamento  nella  parte  in  cui  ha
recepito «in coerenza con il P.R.G. - P.S. le  strutture  provvisorie
realizzate in seguito al sisma del 1997 risultate  idonee  ad  essere
mantenute  in  quanto  compatibili  con  i   vincoli   di   carattere
naturalistici, ambientali e  paesaggistici,  ai  sensi  dell'art.  66
della  legge  regionale  n.  11/2005»,  limitatamente  alla   mancata
inclusione delle strutture di proprieta' dei ricorrenti. 
    Con  i  motivi  aggiunti,  oltre  a  lamentare   l'illegittimita'
derivata del provvedimento gravato per  i  motivi  gia'  esposti  nei
ricorsi  introduttivi,  e'  stato  proposto  un  autonomo  motivo  di
doglianza per violazione dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del
2005, violazione dell'art. 18, comma 3, della legge regionale  n.  11
del 2005 (oggi art. 32, comma 3,  della  legge  regionale  n.  1  del
2015); eccesso di potere per  difetto  dei  presupposti,  difetto  di
istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorieta',  illogicita'
ed irragionevolezza manifeste. La deliberazione impugnata sarebbe, in
particolare, illegittima nella parte in cui ha inserito apposito art.
60 delle N.T.A. -  P.O.,  dedicato  alle  strutture  provvisorie,  in
violazione dell'art. 66 della legge regionale n.  11  del  2005,  con
evidente fine giustificativo del precedente operato comunale, nonche'
integrativo in via postuma della motivazione del contenuto degli atti
di adozione e approvazione del P.R.G. parte strutturale. 
    1.4. Si e' costituito per resistere in tutti e tre i  giudizi  il
Comune di Nocera Umbra, argomentando nel merito circa  l'infondatezza
delle censure delle parti  ricorrenti  ed  evidenziando  l'importanza
strategica della variante generale al P.R.G. - recante  un  contenuto
piu' ampio e non conflittuale con la variante specifica per la  quale
i ricorrenti invocano  un  iter  separato  -  che  ha  consentito  un
complessivo riassetto del territorio comunale fortemente  inciso  dal
sisma del 1997. 
    1.5. Le parti si sono scambiate memorie e repliche in vista della
trattazione in pubblica udienza. 
    1.6.  All'udienza  pubblica  del  12  luglio  2022  il  Collegio,
evidenziata l'opportunita'  di  una  trattazione  congiunta  dei  tre
ricorsi,  ha  rilevato  d'ufficio  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 66 della legge regionale n. 11  del  2005  -
dapprima abrogato dall'art. 271 della legge regionale n. 1 del 2015 e
successivamente reintrodotto  dall'art.  53,  comma  2,  della  legge
regionale n. 13 del 2016 -  nei  termini  illustrati  nei  successivi
paragrafi. Evidenziato, in particolare, che la disposizione citata si
presenta  integralmente  riproduttiva  dell'art.  258   della   legge
regionale  n.  1  del  2015  -  gia'  dichiarato   costituzionalmente
illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 5 aprile 2018
n. 68 - e, conseguentemente, affetta dai medesimi vizi per  contrasto
con l'art.  117,  secondo  e  terzo  comma,  della  Costituzione,  il
Collegio ha invitato i difensori delle parti costituite  a  discutere
sul punto. 
2. Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi  dell'art.  70  del
codice del  processo  amministrativo,  la  riunione  dei  ricorsi  in
epigrafe,  per  ragioni  di  connessione  oggettiva   ed   in   parte
soggettiva. 
    Sempre in via preliminare, rileva il Collegio che non sono  state
eccepite  ne'  appaiono  rilevabili  d'ufficio  questioni  in   rito;
pertanto i ricorsi non  si  presentano  allo  stato  suscettibili  di
definizione in rito. 
3. Sulla rilevanza della questione. 
    Posto  quanto  sopra,   come   emerge   dalla   seppur   sommaria
ricostruzione dei motivi in diritto, le censure mosse nei tre ricorsi
in epigrafe - sostanzialmente sovrapponibili - sono incentrate  sulla
lamentata violazione da  parte  del  Comune  di  Nocera  Umbra  della
peculiare procedura prevista dall'art. 66 della legge regionale n. 11
del 2005, con particolare  riguardo  alla  mancata  inclusione  degli
immobili di proprieta' dei ricorrenti nell'elenco delle strutture non
conformi passibili di regolarizzazione. La questione di  legittimita'
costituzionale avente ad oggetto  l'art.  66  della  legge  regionale
Umbria n. 11 del 2005 si presenta, quindi, rilevante,  in  quanto  la
decisione   del    presente    giudizio    non    puo'    prescindere
dall'applicazione di tale disposizione. 
    3.1. Per la  migliore  comprensione  dei  dubbi  di  legittimita'
costituzionale rilevati dal Collegio,  appare  necessario  premettere
una sommaria ricostruzione dell'evoluzione del  quadro  normativo  di
riferimento. 
    Nell'ambito della  disciplina  della  pianificazione  urbanistica
comunale dettata dalla legge regionale Umbria 22  febbraio  2002,  n.
11, l'art. 66, rubricato «Recupero  urbanistico-edilizio»  detta  una
peculiare disciplina concernente gli  edifici  realizzati  a  seguito
degli eventi sismici  del  1997  in  sostituzione  di  immobili  resi
inagibili a causa degli stessi e non conformi, in tutto o  in  parte,
agli strumenti urbanistici, disponendo: «1. I comuni di cui  all'art.
1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997,  nonche'  tutti
gli altri comuni della  Regione  Umbria,  censiscono,  entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli edifici,  non
conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati
prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici,  anche  con
il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni  principali,
delle attivita' produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che
per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto  di
sgombero totale. I risultati del censimento sono pubblicati  all'Albo
pretorio del Comune e  contemporaneamente  trasmessi  in  copia  alla
Regione e alla Provincia. 
    2. I conduttori dei beni immobili di cui al  comma  1,  destinati
alla ripresa delle attivita' produttive, dei servizi e  dei  relativi
accessori,  sono  tenuti  a  presentare  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del censimento,  la  richiesta  ai  fini  dell'acquisto
dell'edificio. Per le strutture di cui alla legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, art. 9, comma 2, il valore di cessione e' pari al trenta
per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture
il valore di cessione e' stabilito sulla base della stima del  valore
dell'immobile, elaborata secondo  criteri  determinati  dalla  Giunta
regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto  si
applica la riduzione stabilita  dalla  legge  regionale  28  novembre
2003, n. 23, art. 52, comma 4. 
    3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al  comma
1, nel rispetto di quanto previsto al comma  4  e  nei  limiti  delle
richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare  apposita
variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero
e  alla  riqualificazione  delle  aree  degli  edifici   interessati,
prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La  variante
e' adottata ed approvata con le procedure di cui  agli  articoli  18,
comma 3 o 67, comma 3. 
4.  Le  varianti,  mediante  la  definizione  di  zone  di   recupero
urbanistico, prevedono: a) di realizzare un'adeguata  urbanizzazione,
quantificando le dotazioni territoriali e funzionali  necessarie,  ai
sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il
comune e l'interessato o  atto  d'obbligo,  per  definire  modalita',
criteri, tempi ed oneri per  l'attuazione  degli  interventi;  b)  di
rispettare   gli   interessi   di   carattere   storico,   artistico,
archeologico,  ambientale,  geologico,  idrogeologico,   sismico   ed
igienico-sanitario, acquisendo  il  parere  favorevole  degli  organi
preposti alla loro tutela; c) di realizzare un razionale  inserimento
territoriale ed ambientale prevedendo  le  modalita'  di  adeguamento
edilizio, tipologico ed estetico degli edifici  interessati,  nonche'
gli elementi di arredo urbano necessari. 
  5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come
previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di  variante,
come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici  medesimi,
previa costituzione  del  vincolo  di  destinazione  d'uso  ai  sensi
all'art. 34, comma 8 e di asservimento del terreno ai sensi dell'art.
35, comma 11. 
    6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra
debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati
con eventuale possibilita' di modifica entro il limite del dieci  per
cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere  apportate
decorsi cinque anni dall'approvazione della variante. 
    7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al  comma  2  e'
stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo
di cui al comma 8. 
    8.  Il  proprietario  o  avente  titolo  presenta  al  comune  la
richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro  e  non  oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione
consiliare di approvazione della variante. Il titolo  abilitativo  e'
rilasciato con le modalita' ed oneri previsti agli articoli 18 e  23,
comma 6, della legge regionale n. 21/2004  con  il  solo  obbligo  di
accertamento  della  conformita'  alle  previsioni   della   variante
approvata ai sensi del presente art. 9. Per gli edifici  oggetto  del
censimento di cui al comma 1, che per ragioni di  contrasto  con  gli
interessi di cui  al  comma  4,  lettera  b)  e/o  con  un  razionale
inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera  c)  dello
stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti  di
cui al presente articolo, o nel caso  in  cui  il  comune  non  abbia
approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di  cui  al
comma 11, le disposizioni di cui  al  Titolo  I  della  stessa  legge
regionale n. 21/2004. ... 
    11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di
demolizione e rimessa in pristino di cui all'art. 48, comma 1,  della
legge regionale n. 21/2004 e' prorogato al 31 dicembre 2013, per  gli
immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1. 
    11-bis Per quanto non  espressamente  previsto  con  il  presente
articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della
legge regionale 28 novembre 2003, n. 23». 
    Il legislatore regionale ha quindi previsto, previo censimento di
detti edifici (comma 1), la possibilita' per i Comuni -  possibilita'
originariamente prevista solo per i Comuni di cui all'art.  1,  comma
2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, poi estesa con l'art.  3
della legge regionale n. 4 del 2006 a tutti i  Comuni  della  Regione
Umbria - di adottare una apposita variante allo strumento urbanistico
generale volta al recupero e alla riqualificazione delle  aree  degli
edifici interessati, prevedendone il raccordo  con  gli  insediamenti
esistenti  (disciplinata  ai  commi  3-6),  variante  finalizzata   a
consentire la sanatoria deli immobili stessi «con il solo obbligo  di
accertamento  della  conformita'  alle  previsioni   della   variante
approvata ai sensi del presente articolo», secondo la previsione  del
comma 8. 
    Con l'approvazione del «Testo  unico  governo  del  territorio  e
materie correlate», legge regionale Umbria del 21 gennaio 2015 n.  1,
la disciplina dell'art. 66 della legge regionale n. 11  del  2005  e'
stata integralmente trasposta all'art. 258 dello stesso testo  unico;
l'art. 271, comma 1, lettera p) della legge regionale n. 1  del  2015
ha espressamente abrogato la legge regionale n. 11 del 2005. 
    Del tutto analogo, infatti, si presentava l'art. 258 della  legge
regionale   n.   1   del   2015,   anch'esso   rubricato    «Recupero
urbanistico-edilizio», che per completezza si riporta: «1.  I  comuni
di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997,
nonche' tutti gli altri comuni della Regione Umbria che, alla data di
entrata in vigore del presente testo unico hanno effettuato ai  sensi
dell'art. 66 della legge regionale n.  11/2005  il  censimento  degli
edifici,  non  conformi,  in  tutto  o  in  parte,   agli   strumenti
urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da  privati  o  da
enti pubblici, anche con  il  contributo  pubblico,  in  sostituzione
delle abitazioni principali, delle attivita' produttive, dei  servizi
e dei  relativi  accessori,  che  per  effetto  della  crisi  sismica
dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero  totale,  pubblicano  i
risultati   del   censimento   all'Albo   pretorio   del   comune   e
contemporaneamente li  trasmettono  in  copia  alla  Regione  e  alla
provincia. 
    2. I conduttori dei beni immobili di cui al  comma  1,  destinati
alla ripresa delle attivita' produttive, dei servizi e  dei  relativi
accessori,  sono  tenuti  a  presentare  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del censimento,  la  richiesta  ai  fini  dell'acquisto
dell'edificio. Per le strutture di cui alla legge regionale 12 agosto
1998, n. 30 (Norme per la  ricostruzione  delle  aree  colpite  dalle
crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997  e  successive),
art. 9, comma 2, il valore di cessione e' pari al  trenta  per  cento
del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore
di  cessione  e'  stabilito  sulla  base  della  stima   del   valore
dell'immobile, elaborata secondo  criteri  determinati  dalla  Giunta
regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto  si
applica la riduzione stabilita dalla legge regionale n. 23/2003, art.
52, comma 4. 
    3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al  comma
1, nel rispetto di quanto previsto al comma  4  e  nei  limiti  delle
richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare  apposita
variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero
e  alla  riqualificazione  delle  aree  degli  edifici   interessati,
prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La  variante
e' adottata ed approvata con le procedure di cui all'art.  32,  comma
3. 
    4. Le varianti, mediante  la  definizione  di  zone  di  recupero
urbanistico, prevedono: a) di realizzare un'adeguata  urbanizzazione,
quantificando le dotazioni territoriali e funzionali  necessarie,  ai
sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il
comune e l'interessato o  atto  d'obbligo,  per  definire  modalita',
criteri, tempi ed oneri per  l'attuazione  degli  interventi;  b)  di
rispettare   gli   interessi   di   carattere   storico,   artistico,
archeologico,  ambientale,  geologico,  idrogeologico,   sismico   ed
igienicosanitario,  acquisendo  il  parere  favorevole  degli  organi
preposti alla loro tutela; c) di realizzare un razionale  inserimento
territoriale ed ambientale prevedendo  le  modalita'  di  adeguamento
edilizio, tipologico ed estetico degli edifici  interessati,  nonche'
gli elementi di arredo urbano necessari. 
    5. Gli edifici non raccordabili con  gli  insediamenti  esistenti
come previsto al comma 3,  possono  essere  individuati  in  sede  di
variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli  edifici
medesimi, previa  costituzione  del  vincolo  di  destinazione  d'uso
quindicennale  decorrente  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori,
registrato e trascritto nei modi di legge,  nonche'  di  asservimento
del terreno ai sensi dell'art. 91, comma 14. 
    6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra
debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati
con eventuale possibilita' di modifica entro il limite del dieci  per
cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere  apportate
decorsi cinque anni dall'approvazione della variante. 
    7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al  comma  2  e'
stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo
di cui al comma 8. 
    8.  Il  proprietario  o  avente  titolo  presenta  al  comune  la
richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro  e  non  oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione
consiliare di approvazione della variante. Il titolo  abilitativo  e'
rilasciato a seguito del pagamento degli oneri previsti all'art. 154,
comma 2 del presente testo unico e con le modalita' previsti all'art.
23, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2004 n. 21 (Norme sulla
vigilanza, responsabilita', sanzioni e sanatoria in materia edilizia)
con il solo obbligo di accertamento della conformita' alle previsioni
della variante approvata ai sensi del presente articolo. 
    9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1,  che
per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera
b) e o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui
alla  lettera  c)  dello  stesso  comma  4,  non  risulti   possibile
l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o  nel  caso
in cui il comune non abbia approvato  tali  varianti,  si  applicano,
decorso il termine di cui al comma 10,  le  disposizioni  di  cui  al
Titolo V, Capo VI. 
    10. I provvedimenti amministrativi di demolizione  e  rimessa  in
pristino, relativi agli  immobili  realizzati  in  difformita'  dalle
previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il 26
settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2013,  al
fine di verificare la possibilita' del rientro alla normalita'  nelle
aree interessate, attraverso l'individuazione di  adeguati  strumenti
di governo del territorio. 
    11.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  con  il  presente
articolo si applicano le disposizioni  contenute  all'art.  52  della
legge regionale n. 23/2003». 
    La disciplina citata  era  completata  dalla  previsione  di  cui
all'art. 264 della legge regionale n. 1 del 2015,  che  al  comma  13
prevedeva che  «[i]  titoli  abilitativi  relativi  alle  istanze  di
condono edilizio sono rilasciati previa acquisizione dei  pareri  per
interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e
regionali  vigenti  al  momento  della  presentazione  delle  istanze
medesime, fatto salvo quanto previsto in materia sismica e di  tutela
dei beni paesaggistici e culturali». 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al
n. 46 del  registro  ricorsi  2015,  ha  sollevato  la  questione  di
legittimita' costituzionale in via principale con riferimento ad  una
pluralita' di  disposizioni  della  legge  della  Regione  Umbria  21
gennaio 2015, n. 1, tra cui il citato art. 258 e  l'art.  264,  comma
13. 
    In pendenza del giudizio, con legge  regionale  del  23  novembre
2016  n.  13,  recante  «Modificazioni  ed  integrazioni  alla  legge
regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del  territorio
e materie correlate», il  legislatore  regionale  e'  intervenuto  su
diverse   disposizioni   sottoposte   all'attenzione   della    Corte
costituzionale; per quanto qui interessa, con gli articoli 49  e  51,
primo comma, ha espressamente abrogato gli articoli 258 e 264,  comma
13, della legge regionale n. 11 del 2015. 
    Con sentenza 5 aprile 2018, n. 68 la  Corte  costituzionale,  per
quanto qui interessa, rilevato che «le norme abrogate sono rimaste in
vigore per un arco temporale rilevante, dal 29 gennaio 2015  fino  al
26 novembre 2016, durante il quale non vi e'  alcuna  prova  che  non
siano state applicate», ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 258  e  del  connesso  art.  264,  comma  13,  della  legge
regionale Umbria n. 1 del 2015, per violazione dell'art. 117, secondo
comma,  lettera  l),  e  terzo  comma,  della  Costituzione  con   le
motivazioni sulle quali si tornera' nel prosieguo. 
    Il giudizio di  legittimita'  costituzionale  non  ha,  tuttavia,
interessato le ulteriori previsioni  introdotte  dalla  citata  legge
regionale 23 novembre 2016 n. 13 che, al secondo comma dell'art.  53,
rubricato «Modificazione all'art. 271 e  riviviscenza»,  ha  disposto
che «[d]alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  vige
nuovamente l'art. 66 della legge regionale n. 11/2005». 
    3.2. Come gia' ricordato, il  citato  testo  dell'art.  66  della
legge regionale n. 11 del  2005,  «nuovamente  vigente»  e'  posto  a
fondamento  delle  doglianze  avanzate  dalle  parti  ricorrenti  nei
giudizi in epigrafe, che censurano i gravati  provvedimenti  comunale
tanto per l'iter seguito - mancata adozione di una variante  speciale
ai sensi dell'art. 66, legge regionale n. 11 del 2005 in luogo  della
ricomprensione della specifica disciplina per le strutture realizzate
a seguito del sisma del 1997 e  successivamente  censite  nell'ambito
della variante generale al P.R.G.  -  che  per  l'omessa  motivazione
circa l'espunzione degli immobili di proprieta' dei ricorrenti  dagli
elenchi citati. 
    Pertanto  il  presente  giudizio   non   puo'   essere   definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale che si intende sollevare. 
    4. Sulla non manifesta infondatezza e sull'impossibilita' di  una
interpretazione costituzionalmente conforme. 
    Quanto alla valutazione circa la non manifesta infondatezza della
questione, va evidenziato - come del  resto  gia'  prospettato  nella
questione di legittimita' costituzionale in via  principale  proposta
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  con  riferimento  alla
speculare previsione dell'art. 258 della legge  regionale  n.  1  del
2015, ritenuta fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n.  68
del 2018 - che la disciplina contenuta nella  disposizione  censurata
sostanzialmente   introduce   un'ipotesi    di    condono    edilizio
straordinario, non previsto dalla legge statale, in contrasto  con  i
principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  380  del  2001  -  in
particolare con l'art. 36 - e con le disposizioni statali in  materia
di ordinamento civile e penale, violazione in tal  modo  l'art.  117,
secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. 
    La  complessa  procedura  delineata  dall'art.  66  della   legge
regionale n. 11 del 2005, infatti,  prevede  la  possibilita'  per  i
Comuni  dell'Umbria  -  tutti  indistintamente  stante  la   modifica
introdotta al primo  comma  dell'art.  66  dall'art.  3  della  legge
regionale n. 4 del 2006 - a seguito di  un  apposito  censimento,  di
approvare  una  variante  allo   strumento   urbanistico   volta   ad
armonizzare le previsioni urbanistiche con la presenza  di  «edifici,
non conformi, in  tutto  o  in  parte,  agli  strumenti  urbanistici,
realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti  pubblici,
anche con il contributo pubblico, in  sostituzione  delle  abitazioni
principali, delle attivita' produttive, dei servizi  e  dei  relativi
accessori, che per effetto della crisi sismica  dell'anno  1997  sono
stati oggetto di sgombero totale», cosi' da consentire all'esito,  su
istanza del proprietario o avente titolo, il rilascio per i  medesimi
edifici di un titolo abilitativo a sanatoria (comma 8). 
    Non ritiene il Collegio che  sia  possibile  una  interpretazione
delle disposizioni citate che consenta di  superare  gli  evidenziati
dubbi di legittimita'  costituzionale,  in  quanto  il  ricorso  alla
procedura delineata  nel  citato  art.  66  non  appare  poter  avere
finalita' differenti dalla sanatoria degli immobili  individuati  nel
primo comma dello stesso articolo,  potendo  diversamente  il  Comune
ricorrere per l'approvazione di varianti allo  strumento  urbanistico
all'ordinaria procedura attualmente disciplinata dall'art.  32  della
legge regionale n. 1 del 2015. 
    Dunque, la disciplina sopra richiamata consente di  sanare  opere
realizzate in condizioni  peculiari  legate  alle  conseguenze  degli
eventi sismici del 1997 e originariamente non conformi, in tutto o in
parte, agli strumenti urbanistici, in  violazione  del  principio  di
doppia conformita' (ossia conformita' alla disciplina urbanistica  ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli  interventi
sia al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  titolo  in
sanatoria) posto  dal  primo  comma  dell'art.  36  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del  2001  per  l'accertamento  di
conformita'  urbanistica,  che  costituisce  «principio  fondamentale
nella materia governo del  territorio»  (cfr.  Corte  costituzionale,
sentenza 14 aprile 2017 n. 107) e  si  pone  quale  norma  interposta
rispetto all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La citata disciplina regionale, introducendo di fatto un  condono
extra ordinem, che esula dalla competenza del legislatore  regionale,
invade altresi' la sfera di competenza esclusiva statale  in  materia
di «ordinamento penale» di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), della Costituzione, secondo quanto gia' affermato da un  costante
orientamento  della   giurisprudenza   costituzionale   (cfr.   Corte
costituzionale, sentenze 8 novembre 2017 n. 232 e sentenza 21 ottobre
2015 n. 233). In tema di condono edilizio «straordinario»,  la  Corte
costituzionale ha, difatti, chiarito che «spettano alla  legislazione
statale, oltre ai profili  penalistici  (integralmente  sottratti  al
legislatore regionale: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005  e  n.
196 del 2004), le scelte di principio sul  versante  della  sanatoria
amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al
quantum:  la  decisione  sul  se  disporre,  nell'intero   territorio
nazionale, un condono straordinario, e quindi  la  previsione  di  un
titolo abilitativo edilizio straordinario; quella relativa all'ambito
temporale di efficacia della sanatoria; infine l'individuazione delle
volumetrie massime condonabili (nello stesso senso, sentenze  n.  225
del 2012 e n. 70 del 2005). Nel rispetto di tali scelte di principio,
competono  alla   legislazione   regionale   l'articolazione   e   la
specificazione delle disposizioni  dettate  dal  legislatore  statale
(sentenze n. 225 del 2012, n. 49 del 2006 e n.  196  del  2004).  ...
Esula, infatti, dalla potesta' legislativa concorrente delle  Regioni
il  potere  di  «ampliare  i  limiti  applicativi  della   sanatoria»
(sentenza n. 290 del 2009) oppure, ancora, di «allargare  l'area  del
condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato»
(sentenza n. 117 del 2015). A maggior ragione, esula  dalla  potesta'
legislativa  regionale  il  potere  di  disporre  autonomamente   una
sanatoria straordinaria per  il  solo  territorio  regionale»  (Corte
costituzionale n. 233 del 2015 cit.). 
    Tali principi sono stati riaffermati dalla  Corte  costituzionale
nella sentenza n. 68 del 2018. 
    In questa sede (in  particolare  al  §  14),  rilevato  come  «la
disciplina dettata dall'impugnato art. 258, nella parte in cui mira a
sanare opere non conformi,  in  tutto  o  in  parte,  agli  strumenti
urbanistici,   finisca   per   introdurre   un    condono    edilizio
straordinario.  Si  tratta,   infatti,   di   una   fattispecie   non
riconducibile all'accertamento di conformita' di cui all'art. 36  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  380  del  2001,  che
prescrive, ai  fini  del  rilascio  del  permesso  in  sanatoria  per
interventi edilizi realizzati in assenza di titolo o  in  difformita'
da  esso,  l'accertamento  della  conformita'   degli   stessi   alla
disciplina urbanistica ed  edilizia  vigente  sia  al  momento  della
realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione  della
domanda», la Corte  ha  ritenuto  di  «dichiara[re]  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 258 e del connesso art. 264, comma 13, della
legge regionale n. 1 del 2015, in quanto disciplinano una ipotesi  di
condono edilizio straordinario, da cui discende la  cessazione  degli
effetti penali dell'abuso,  non  previsto  dalla  legge  statale,  in
contrasto con i principi  fondamentali  in  materia  di  governo  del
territorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  380
del 2001 (in particolare con l'art. 36) e con  conseguente  invasione
della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento
civile e penale». 
    4.1. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve  ritenersi
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 66 della legge regionale Umbria 22  febbraio
2005 n. 11, «nuovamente vigente» ai sensi dell'art.  53  della  legge
regionale Umbria 23 novembre 2016 n.  13,  per  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. 
    5. Per quanto esposto, previa riunione dei ricorsi  in  epigrafe,
deve essere pertanto disposta, ai sensi dell'art. 23, comma 2,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita'
costituzionale sollevata con la presente ordinanza. 
    Deve  essere,  altresi',  disposta  la  sospensione  dei  giudizi
riuniti  sino  alla  definizione  del  giudizio   incidentale   sulla
questione di legittimita' costituzionale. 
    Devono essere, infine, ordinati gli adempimenti di  notificazione
e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e  nei  termini
indicati nel dispositivo.